Richiedere Autocertificazione

Servizio attivo

L'autocertificazione è una dichiarazione sottoscritta di proprio pugno dal cittadino che può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori nei rapporti con la pubblica amministrazione e con concessionari e gestori di pubblici servizi

A chi è rivolto

Cittadinanza

Descrizione

L'autocertificazione sostituisce i certificati senza che ci sia necessità di presentare successivamente il certificato vero e proprio. La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettarle, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto.

E' importante ricordare che i dati personali che l'utente inserisce per usufruire del servizio non vengono conservati in alcun tipo di archivio informatico ma sono utilizzati solamente al momento della creazione online del certificato.

Quando è possibile utilizzare la procedura di autocertificazione?

La procedura si applica nei casi in cui viene "autocertificata":

  • data e luogo di nascita
  • residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici
  • stato di celibe, coniugato o vedovo o stato libero
  • stato di famiglia, esistenza in vita, nascita del figlio
  • decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
  • iscrizione in albi, elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
  • appartenenza ad ordini professionali
  • titoli di studio acquisiti ed esami sostenuti
  • qualifica professionale posseduta, titoli di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e qualificazione tecnica
  • situazione reddituale o economica, assolvimento di obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale e della partita IVA e dei dati contenuti nell'archivio dell'anagrafe tributaria inerente l'interessato
  • stato di disoccupazione
  • qualità di pensionato e categoria di pensione, di studente, qualità di legale rappresentante di persone fisiche e giuridiche, tutore, curatore e simili
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • adempimento o non adempimento degli obblighi militari (ivi compreso stato matricolare)
  • certificazione di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi e provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
  • non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
  • qualità di vivenza a carico
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile
  • non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Quali sono le sanzioni per false dichiarazioni?

I soggetti che rilasciano dichiarazioni false o esibiscono atti contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti con pene che possono arrivare alla reclusione fino ad un massimo di 3 anni (art. 76 del Testo Unico). Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa (art. 75 del Testo Unico).

Dov'è utilizzabile

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).

Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.).

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Cosa fare se non viene accettata

Il pubblico ufficiale o il funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di atti d'ufficio.

Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento attribuito.

Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come risalire agli atti relativi.

Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.

La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a 1.000E.

Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.

La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele, istanze o quant'altro; quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.

Firma, autentica della firma e imposte di bollo

La legge istitutiva dell'autocertificazione, prevedeva che l'autocertificazione doveva essere sottoscritta e autenticata.

Con l'emanazione del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, l'obbligo dell'autenticazione della firma rimane solo per la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" quando la stessa non è contenuta in una istanza.

Per le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazioni), è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato.

L'autenticità della firma delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, può essere eseguita dai seguenti pubblici ufficiali: notai, cancellieri, segretari comunali e funzionari incaricati dai sindaci, anche di comuni diversi da quello di residenza, nonchè dal funzionario competente a ricevere la documentazione e dal funzionario incaricato dal gestore di pubblici servizi.

Come fare

Per generare il proprio certificato stampabile è necessario compilare l'apposito modulo on-line con i dati personali richiesti secondo il tipo di certificato desiderato.

Cosa serve

Compilazione modulo

Cosa si ottiene

Autocertificazione

Tempi e scadenze

Quale è la validità delle dichiarazioni sostitutive?

Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità degli atti che sostituiscono (art. 48 del T.U.).

Hanno validità illimitata i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni e le dichiarazioni sostitutive che attestano stati e fatti personali non soggetti a modificazione (es. certificati di nascita e di morte, titoli di studio).

Salvo diversa disposizione in apposite leggi e regolamenti, tutti gli altri certificati hanno validità per 6 mesi dal momento del rilascio.

La validità delle certificazioni anagrafiche e quelle relative allo stato civile è prolungabile oltre questo termine, dichiarando e sottoscrivendo che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito modificazioni (art. 41 T.U.).

Costi

Nessuna imposta di bollo deve essere corrisposta dal cittadino quando comprova che l'uso dell'atto è esente, per legge, dall'imposta.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Vincoli

Quali documenti non sono autocertificabili?

Non sono autocertificabili i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti, in quanto non possono essere sostituiti con altri documenti o dichiarazioni - vedi anche l'art. 49 del Testo Unico.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Amministrativi, Servizi Demografici (anagrafe/stato civile/elettorale) e Protocollo

Via Capitano Saudino, 6, Caravino TO 10010

Telefono: 0125778107
Email: anagrafe@comune.caravino.to.it
Email: info@comune.caravino.to.it

Pagina aggiornata il 02/04/2024